PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Potenziamento dei nuclei di polizia giudiziaria e di sicurezza).

      1. Presso ogni comando provinciale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco (CNVVF) è istituito, ove non presente, un nucleo di polizia giudiziaria e di sicurezza, con compiti di investigazione specialistica e al fine di potenziare i servizi ispettivi di competenza.
      2. Con decreto del Ministro dell'interno, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i tempi e le modalità di istituzione nonché la consistenza numerica di ciascun nucleo previsto dal comma 1 del presente articolo, tenendo conto della classificazione del comando provinciale e dell'effettiva immissione in ruolo del personale di cui all'articolo 3.

Art. 2.
(Delega al Governo per l'equiparazione del procedimento negoziale e del trattamento economico e pensionistico del personale del CNVVF a quelli previsti per le Forze di polizia ad ordinamento civile).

      1. Il Governo, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze, è delegato ad adottare, entro e non oltre sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per disciplinare i contenuti del rapporto di impiego e pensionistico del personale del CNVVF secondo i seguenti princìpi e criteri direttivi, garantendo, comunque, il mantenimento del trattamento economico

 

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più favorevole alla data di entrata in vigore del relativo decreto legislativo:

          a) equiparazione del personale dei ruoli tecnici, amministrativo-contabili e tecnico-informatici, di cui all'articolo 85 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, nel procedimento negoziale previsto per il personale avente qualifiche analoghe e che svolge le stesse mansioni presso le sedi delle Forze di polizia ad ordinamento civile;

          b) equiparazione del personale del ruolo dei funzionari amministrativo-contabili direttori, di cui all'articolo 117 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, e del ruolo dei funzionari tecnico-informatici direttori, di cui all'articolo 124 del medesimo decreto legislativo n. 217 del 2005, nel procedimento negoziale previsto per le Forze di polizia ad ordinamento civile.

      2. Per il personale operativo permanente del CNVVF, del personale direttivo e dirigente, compreso quello medico e ginnico-sportivo i decreti legislativi di cui al comma 1 sono emanati in conformità ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

          a) equiparazione nel procedimento negoziale previsto per le Forze di polizia ad ordinamento civile, di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, e successive modificazioni, prevedendo analoghi istituti normativi e analoghe carriere;

          b) perequazione graduale del trattamento retributivo fondamentale e accessorio con il trattamento retributivo fondamentale e accessorio del personale di pari qualifica delle restanti Forze di polizia ad ordinamento civile di cui all'articolo 16, secondo comma, della legge 1o aprile 1981, n. 121;

          c) esclusione dall'ambito di applicazione dell'articolo 1, comma 213, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e successive modificazioni, relativo alla soppressione dell'indennità di trasferta;

 

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          d) estensione al personale permanente del CNVVF delle indennità di imbarco e di navigazione previste dalla legge 27 luglio 1967, n. 631, e successive modificazioni;

          e) applicabilità dell'indennità giornaliera per servizi esterni di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164;

          f) applicabilità al personale permanente del CNVVF, compreso il personale direttivo e dirigente, anche medico e ginnico-sportivo, dell'istituto del congedo straordinario di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164;

          g) applicabilità del computo dei servizi operativi per l'aumento di un quinto ai fini pensionistici, di cui all'articolo 3, quinto comma, della legge 27 maggio 1977, n. 284, nel limite complessivo previsto dall'articolo 5 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165;

          h) applicabilità della maggiorazione della base pensionabile mediante i sei aumenti periodici di stipendio di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165;

          i) riconoscimento del tempo di trasferimento dalla sede di servizio all'eventuale sede di intervento in calamità o in emergenza quale servizio prestato ai fini della contabilizzazione dell'orario di lavoro;

          l) indicazione esplicita delle disposizioni legislative abrogate.

      3. Ai fini dell'attuazione del disposto di cui al comma 2, lettera b), con specifico decreto del Ministro dell'interno, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le organizzazioni sindacali di categoria più rappresentative a livello nazionale, sono definite le equiparazioni delle qualifiche del personale operativo permanente del CNVVF, comprese quelle del personale direttivo e dirigente, anche medico e ginnico-sportivo, alle qualifiche del personale operativo della Polizia di Stato.

 

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      4. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 sono trasmessi, entro trenta giorni dalla loro adozione, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica per il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario, che si esprimono entro quaranta giorni dalla data di assegnazione, decorsi i quali i decreti legislativi sono emanati anche in assenza dei pareri.
      5. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1, con uno o più decreti legislativi possono essere adottate disposizioni correttive e integrative dei medesimi, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi e delle procedure stabiliti dal presente articolo.
      6. L'attuazione dei decreti legislativi di cui al comma 1 non può comportare in alcun caso nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

Art. 3.
(Delega al Governo per la riforma e per l'immissione in ruolo del personale volontario del CNVVF).

      1. Al fine di coprire le vacanze di organico e per le maggiori necessità di personale del CNVVF, il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per l'immissione in ruolo del personale anche volontario del CNVVF e per la conseguente riforma del servizio volontario, secondo i seguenti princìpi e criteri direttivi:

          a) la validità della graduatoria del concorso pubblico a centottantaquattro posti di vigile del fuoco, indetto con decreto direttoriale del Ministro dell'interno 6 marzo 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale, n. 24 del 27 marzo 1998, con assunzione sino ad esaurimento del personale idoneo, è prorogata fino al 31 dicembre 2008;

          b) il personale volontario, che risulta iscritto negli appositi elenchi di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 8 marzo

 

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2006, n. 139, che ha effettuato non meno di centoventi giorni effettivi di servizio a tempo determinato per periodi di venti giorni e che ha superato una prova selettiva teorico-pratica, nonché appositi test attitudinali e una prova ginnica, può inoltrare domanda per essere assunto in ruolo. Le modalità della prova selettiva nonché dei test attitudinali e della prova ginnica sono stabilite con decreto del Ministro dell'interno, sentite le organizzazioni sindacali di categoria più rappresentative a livello nazionale, da emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui all'alinea;

          c) il personale di cui alle lettere a) e b) è sottoposto a visita medica diretta ad accertare l'idoneità psico-fisica all'assunzione della mansione di vigile del fuoco;

          d) il personale assunto ai sensi dei decreti legislativi di cui all'alinea deve seguire un corso di formazione di base della durata di dodici mesi, di cui sei mesi di formazione presso le Scuole centrali antincendi e sei mesi di applicazione pratica presso i comandi provinciali del CNVVF;

          e) a decorrere dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui all'alinea, non sono più consentiti il servizio volontario e il servizio a tempo determinato per periodi di venti giorni, svolti dal personale iscritto nelle liste dei comandi provinciali del CNVVF, salvo che per urgenti necessità stabilite dal Ministero dell'interno e connesse a grandi eventi e calamità naturali e con compiti di ausilio. In ogni caso, ai fini della sicurezza sul lavoro, dalla medesima data è fatto divieto di ricorrere a personale precario per la composizione delle ordinarie squadre di intervento dei vigili del fuoco in sostituzione del personale professionista;

          f) il personale volontario che non ha richiesto di partecipare alla procedura di assunzione prevista dai decreti legislativi di cui all'alinea, cessa dalla qualità di volontario del CNVVF e non può essere più richiamato;

          g) con apposito decreto del Ministro dell'interno, sentiti il Capo del Dipartimento

 

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della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri e gli enti locali interessati, sono individuati i distaccamenti volontari che, sulla base dell'aumento di organico previsto dai decreti legislativi di cui all'alinea, e tenuto conto delle realtà interventistiche nonché del numero medio di interventi annui svolti, sono convertiti in distaccamenti permanenti del CNVVF, e i restanti distaccamenti volontari cessano di dipendere dal CNVVF;

          h) a decorrere dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui all'alinea, non è più consentito il servizio civile volontario nel CNVVF;

          i) i proventi derivanti dai risparmi di spesa derivanti dall'attuazione delle lettere e) e h) sono interamente devoluti alla copertura economica dell'immissione in ruolo del personale assunto ai sensi dei decreti legislativi di cui all'alinea.

Art. 4.
(Tutela legale del personale operativo del CNVVF).

      1. Fermo restando il disposto dell'articolo 32 della legge 22 maggio 1975, n. 152, al personale operativo del CNVVF che riveste la qualifica di agente di pubblica sicurezza e di agente o ufficiale di polizia giudiziaria indagato per fatti inerenti al servizio, che intende avvalersi di un libero professionista di fiducia, può essere anticipata, a richiesta dell'interessato, una somma per le spese legali da definire in ambito contrattuale con le organizzazioni sindacali di categoria più rappresentative a livello nazionale, salvo rivalsa se al termine del procedimento viene accertata la responsabilità del dipendente a titolo di dolo.

Art. 5.
(Equiparazione del trattamento per le vittime del dovere del personale del CNVVF in analogia a quelle del terrorismo).

      1. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il

 

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Governo provvede ad emanare specifici provvedimenti al fine di equiparare il trattamento per le vittime del dovere del personale del CNVVF al trattamento in essere per le vittime del terrorismo.

Art. 6.
(Formazione e aggiornamento professionali annuali per il personale operativo del CNVVF).

      1. Con decreto del Ministro dell'interno, sentite le organizzazioni sindacali di categoria più rappresentative a livello nazionale, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti le materie, le modalità e i tempi di attuazione dei periodi di formazione e di aggiornamento professionali per il personale permanente operativo del CNVVF, prevedendo, comunque, un periodo formativo annuale minimo di due settimane e un periodo di aggiornamento professionale specialistico annuale minimo di una settimana.

Art. 7.
(Disposizione transitoria).

      1. Fino alla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui all'articolo 2 continuano ad applicarsi le disposizioni normative e contrattuali vigenti relative al rapporto di impiego del personale del CNVVF.

Art. 8.
(Copertura finanziaria).

      1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, ad esclusione degli articoli 2 e 3, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero

 

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dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.
      2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.